Ci dispiace, ma dobbiamo confermarLe quanto detto dall’Enasarco. Il regolamento vigente stabilisce, così come quelli precedenti, che la domanda di autorizzazione a versare volontariamente i contributi previdenziali deve essere presentata entro il termine sopra citato, a pensa di decadenza. Ciò significa che attualmente lei è decaduto dal diritto di effettuare i versamenti e non lo può più esercitare.
Allo stato non c’è nessun escamotage che possa risolvere la questione altrimenti non ci sarebbero le decine di migliaia di silenti che invece esistono!
Purtroppo sarebbe stato necessario effettuare la verifica contributiva subito dopo la cessazione dei mandati e la chiusura dell’attività per capire che fine avrebbero fatto i contributi versati all’Enasarco e non attendere l’approssimarsi dell’età pensionabile.
Certo va detto che riteniamo ben poco trasparente e collaborativo il modus operandi dell’Enasarco che non non informa adeguatamente gli agenti al momento della cessazione dell’attività (basterebbe che quando un agente chiude l’ultimo mandato l’Enasarco gli inviasse una comunicazione informandolo del suo attuale status contributivo e del destino dei suoi versamenti). In ogni caso un normale criterio di equità sociale imporrebbe alla Fondazione che non permette, di fatto, la portabilità dei contributi, di offrire sempre la possibilità, a chi non ha raggiunto il minimo contributivo, di versare indipendentemente dal periodo di tempo trascorso dall’ultimo versamento.
La questione dei silenti come Lei, ossia coloro che non percepiranno una pensione nonostante abbiamo versato molti contributi previdenziali, è un problema importante, che riguarda, lo ripetiamo, decine di migliaia di agenti.
Ci auguriamo che laddove si arrivi veramente al commissariamento dell’Ente (lo speriamo per il bene di tutta la categoria ), quello dei silenti sia insieme a quello delle elezioni degli organi della Fondazione siano i primi problemi affrontati e risolti.
Le chiediamo solamente di prestare attenzione d’ora in poi alla problematica in modo da conoscere le future novità.
DOMANDA: Ho saputo solo oggi che le le aliquote enasarco sono aumentate e passate al 7,325%,. Poiché ho già emesso due fatture provvigioni con aliquote al 7,1% devo annullarle e riemetterle?
RISPOSTA: Probabilmente non ve ne è bisogno. Le nuove aliquote Enasarco infatti devono essere applicate sulle provvigioni di competenza del 2015 e non su quelle di competenza 2014 anche se fatturate nel 2015. Ciò perché la contribuzione Enasarco va pagata in considerazione della competenza del contributo e non della data della ft emessa.
Poiché normalmente a gennaio la fatturazione riguarda sempre provvigioni dell’anno precedente non dovrà operare alcuna correzione. Se invece lei fattura anticipi provvigionali fissi è chiaro che dovrà procedere all’annullamento della fattura ed alla sua riemissione con l’aliquota corretta.
Si coglie l’occasione per ricordare che in riferimento all’anno 2015 oltre alle aliquote da applicare sulle provvigioni sono cambiati anche i massimali provvigionali e a breve anche i minimali (questi ultimi soggetti a rivalutazione secondo l’indice generale istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati)
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2015 l’aliquota contributiva è passata dal 14,20% al 14,65%. Invariata ovviamente la ripartizione dell’onere (50% a carico dell’agente e 50% a carico della azienda mandante). Sono cresciuti anche i massimali provvigionali, che passano a 37.500 euro per i monomandatari (era pari a 35.000 nel 2014) e a 25.000 euro per i plurimandatari (era di 23.000 nel 2014). L’aumento dell’aliquota e della base imponibile comporterà un maggior onere contributivo (nel caso del raggiungimento dei massimali) pari a 293 Euro annui.
I contributi versati sono destinati per il 12,90% al calcolo della futura pensione mentre l’1,75% viene versato a titolo di solidarietà.
Per gli agenti di società di capitali l’aliquota contributiva è del 3,60% (di cui lo 0,80 % a carico dell’agente e il 2,80 % a carico della preponente).
La Fondazione Enasarco dovrebbe comunicare a breve l’importo dei minimali contributivi rivalutati in base all’indice Istat.
Ecco di seguito uno schema riassuntivo:
Agenti individuali e società di persone
Fondo Previdenza – nuova aliquota contributiva: 14,65% (7,325% mandante e 7,325% agente)
PLURIMANDATARIO:
massimale provvigionale (nuovo): € 25.000,00
massimale contributivo (nuovo): € 3.662,50 (€ 1.831,25 mandante e € 1.831,25 agente)
minimale contributivo: € 417,00 (in quote trimestrali). Tale importo deve essere oggetto di rivalutazione Istat.
MONOMANDATARIO:
massimale provvigionale (nuovo): € 37.500,00
massimale contributivo (nuovo): € 5.493,75 (€ 2.746,875 mandante e € 2.746,875 agente)
minimale contributivo (invariato): € 834,00 (in quote trimestrali). Tale importo deve essere oggetto di rivalutazione Istat.
Agenti società di capitali (SRL, SPA etc…)
Fondo Assistenza – nuova aliquota contributiva: 3,60% ( 2,80% a carico mandante e lo 0,80% a carico agente), fino al massimale di 13.000.000,00 di provvigioni annue, oltre ci sono ulteriori aliquote e scaglioni.
Vi ricordiamo che le sedi Federagenti rimangono ovviamente a disposizione per tutte le informazioni e per assistervi per ogni vostra necessità. Trovate gli indirizzi sul sito www.federagenti.org
Innanzitutto complimenti per la sua forza e determinazione. Non è facile fare l’agente da più di 40 anni! In secondo luogo, ma non meno importante, purtroppo la risposta alla sua domanda è NO!
Il regolamento vigente stabilisce che l’età minima per andare in pensione è per quest’anno ancora 65 ma dal 2019 addirittura 67 anni pertanto avere così tanti contributi non rappresenta un vantaggio.
Purtroppo quando Lei compirà 65 anni ossia tra tre anni nel 2018 ne occorreranno 66 per accedere alla pensione e nel 2019 quando ne compirà 66 ce ne vorranno 67 quindi potrà andare in pensione tra 5 anni nel 2020, ossia al compimento dei suoi 67 anni e con oltre 45 anni di contribuzione.
In alternativa potrà andarci nel 2018 a 65 anni chiedendo l’anticipazione della pensione di vecchiaia di un anno. Ciò però comporterà una riduzione dell’ammontare pensionistico del 5%.
Oltre il danno pure la beffa…..pensi che se fosse stato vigente il precedente regolamento oltre ad andare in pensione a 65 anni senza decurtazioni avrebbe avuto diritto ad un incremento del 2% del trattamento pensionistico complessivo per ogni anno di anzianità contributiva eccedente il quarantesimo!
Per maggiori informazioni potrà sempre contare sulla disponibilità e competenza dei ns. consulenti.
Trova l’indirizzo delle varie sedi Federagenti sul ns sito www.federagenti.org
Gentile collega, purtroppo la crisi, che ha colpito il mercato italiano, ha indotto molti agenti a cessare la propria attività e a scegliere soluzioni alternative.
Il calo delle vendite, la mancanza della liquidità, l’aumento delle insolvenze ha portato le mandanti spesso a scegliere di eliminare la rete vendita in Italia ed a spostare i propri affari all’estero, oppure a gestire a livello direzionale solo alcuni clienti o ancora a preferire come venditori dei dipendenti.
Ciò ha ovviamente lasciato molti agenti di commercio senza mandati e con grosse difficoltà a incassare più di quanto spendono per lavorare. Tale situazione perpretata per lunghi periodi ha quindi spinto gli agenti a chiudere la propria impresa.
Fortunatamente la legislazione italiana prevede la possibilità di usufruire di un indennizzo “per la cessazione anticipata dell’attività commerciale”.
La Legge di stabilità 2014, infatti, ha reintrodotto l’indennizzo di cui sopra (già previsto dal 1996 al 1998 e più volte prorogato) che prevede una somma di circa 500 euro al mese per gli agenti (corrispondente al trattamento minimo di pensione riconosciuto ai commercianti) che cesseranno l’attività negli anni 2014-2015-2016. L’indennizzo verrà corrisposto fino alla data in cui l’agente raggiungerà il diritto alla pensione di vecchiaia inps ovverosia, ad oggi, fino all’età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 64 anni e 9 mesi per le donne.
C’è da sottolineare come sia aumentato il periodo in cui le donne potranno usufruire di tale trattamento dato che finora ne avevano accesso solo fino all’età di 61 anni e 6 mesi.
L’indennizzo è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività sia di lavoro autonomo che subordinato e verrà revocato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene ripresa l’attività lavorativa.
Viene corrisposto anche a coloro che godono di altri trattamenti pensionistici
I requisiti che gli agenti devono possedere per avere diritto a tale indennizzo sono:
Aver compiuto 62 anni se uomini o 57 se donne, al momento della cessazione dell’attività
Essere iscritti alla gestione commercianti inps da almeno 5 anni
Avere provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese
Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 gennaio del 2017 e l’assegno verrà corrisposto dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda che deve essere presentata agli uffici Inps territoriali di competenza
Alle domande da presentare sull’apposito modello inps deve essere allegata la documentazione comprovante la cessazione definitiva dell’attività commerciale ossia:
COMUNICA (trasmissione telematica effettuata dal commercialista ad inps, agenzia delle entrate e camera di commercio
Ricevuta di avvenuta presentazione del COMUNICA
Visura di evasione della cancellazione d’impresa
Ultima precisazione: poiché la legge 2/2009 che prevedeva l’indennizzo era scaduta nel 2012 e 2013, coloro che hanno cessato l’attività in questi anni, ovvero nell’anno 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, ma non hanno potuto per tale motivo presentare la domanda, lo potranno fare ora anche se la decorrenza avrà effetto, pure in questo caso, dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Ovviamente tutte le sedi Federagenti sono a disposizione dei colleghi che si trovano in questa situazione per assisterli nella presentazione della domanda di cui abbiamo trattato.
L’art. 9 dell’attuale regolamento Enasarco prevede che gli agenti che cessino, temporaneamente o definitivamente, l’attività e che non siano titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, possano chiedere di essere ammessi al versamento di un contributo volontario a loro esclusivo carico, qualora vantino, all’atto della cessazione dell’attività, un’anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività stessa.
Quindi lei può essere ammesso ai versamenti volontari. Come sa al momento per percepire la pensione Enasarco servono almeno 20 anni di anzianità contributiva e poiché raggiungerà questo requisito nel 2027 lei avrà diritto alla pensione solo se a quella data avrà conseguito anche quota 92 e quindi solo se ai 20 anni di contribuzione potrà sommare almeno 70 anni di età anagrafica.
Il contributo, che dovrà versare sarà comprensivo della quota destinata al ramo previdenza a titolo di solidarietà prevista all’articolo 4, comma 1, e viene determinato, alla data di presentazione della domanda, sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria, anche non consecutivi. In ogni caso Il contributo che andrà a versare non potrà essere inferiore al minimale contributivo previsto per il monomandatario alla data del versamento.
Quindi se accederà alla contribuzione volontaria non solo dovrà versare almeno 15 anni di contributi, ma una parte di questi ossia quella destinata alla solidarietà(l’1,5% dal 2014, ma ben il 3% dal 2020) andrà sostanzialmente perduta. Se deciderà di non effettuare la prosecuzione volontaria, purtroppo, allo stato, non avrà modo di recuperare quanto versato sino ad oggi a titolo di contributi previdenziali.
Dobbiamo rispondere negativamente alla sua domanda visto che con 16 anni di versamenti non raggiunge il requisito minimo contributivo per presentare la domanda di pensione all’Enasarco Per andare in pensione, infatti, occorre avere almeno 20 anni di contributi previdenziali. Purtroppo non può neanche contribuire volontariamente per raggiungere tale requisito dal momento che “la domanda di prosecuzione volontaria deve essere presentata entro due anni dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività; trascorso questo termine di decadenza il diritto alla contribuzione volontaria non potrà essere più
Nel suo caso quindi avrebbe potuto presentare la domanda solo fino al 31 dicembre 2006; non avendolo fatto ha perso la possibilità di versare volontariamente
Purtroppo devo anche dirle che deve considerare i contributi versati come persi in quanto l’unica possibilità che ha per utilizzarli è che Lei intrattenga nuovamente un rapporto di agenzia in modo da versare nuovi contributi obbligatori che sommati ai precedenti Le diano la possibilità di andare in pensione.
Le consiglio però di recarsi presso una delle sedi Federagenti (i cui indirizzi trova nel sito www.federagenti.org) per valutare bene l’unica possibilità che ha, dato che il nuovo regolamento enasarco del 2012 ha previsto nuovi requisiti per andare in pensione ed un periodo transitorio di passaggio a tali nuove condizioni.
Lei infatti raggiungerà i 65 anni, avendone ora solo 56, nel 2023 quando l’età minima prevista dal nuovo regolamento sarà 67 quindi come minimo dovrà attendere il 2025 per presentare la domanda di pensione
Per continuare poi il nuovo regolamento stabilisce che per presentare domanda di pensione occorre possedere quota 92 dove per quota si intende la somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva. Ne segue che nel suo caso per andare in pensione nel 2025 a 67 anni dovrà avere almeno 25 anni di contributi il che significa che dovrà versare altri 9 anni di contributi.
Se invece ne vorrà versare, ripeto obbligatoriamente, solo 4 e raggiungere i 20 anni minimi di anzianità contributiva, per raggiungere la quota 92 di cui sopra, potrà andare in pensione solo a 72 anni!
E’ opportuno fare una valutazione anche da un punto di vista economico quindi si faccia fare dal consulente Federagenti i conteggi per capire quanto andrebbe a prendere di pensione se ricominciasse a fare l’agente e a contribuire per 4 anni o per 9 anni.
Speriamo solo che ne valga la pena!
Caro Davide ci dispiace informarla che la risposta è esatta. L’art. 9 comma 1 del regolamento attualmente in vigore statuisce infatti che “Gli agenti che cessino, temporaneamente o definitivamente, l’attività e che non siano titolari di pensione d’invalidità, inabilità o rendita contributiva, possono chiedere di essere ammessi al versamento di un contributo volontario a loro esclusivo carico, qualora vantino, all’atto della cessazione dell’attività, un’anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività stessa”
Ne segue che nel suo caso non avendo un’anzianità contributiva di almeno 5 anni non può presentare domanda per essere ammesso alla contribuzione volontaria per versare unilateralmente i contributi che Le serviranno per raggiungere l’anzianità contributiva per ottenere, al raggiungimento anche dell’età pensionabile, della pensione.
In realtà considerate le novità del regolamento entrato in vigore a gennaio 2012 e delle successive modifiche del settembre scorso, probabilmente anche se avesse avuto tale possibilità, non lo avrebbe fatto comunque. Il nuovo regolamento prevede un’anzianità contributiva di almeno 20 anni ma dal 2019, fermo restando l’età minima di 67 anni, per andare in pensione bisogna raggiungere quota 92. Tale quota è data dalla somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva quindi per fare un esempio se compisse 67 anni nel 2020 per andare in pensione dovrebbe avere 25 anni di contributi e quindi dovrebbe versare ben 20 anni e 2 trimestri, il che si tradurrebbe in un esborso economico non indifferente.
( C’è da precisare che fino al 2019 esiste un periodo transitorio in cui i requisiti di età e di contributi oltre alle quote aumentano gradualmente pertanto si prega i lettori di valutare la propria posizione personale rivolgendosi presso le sedi federa genti i cui indirizzi potete trovare sul ns. sito www.federagenti.org)
Detto ciò però il punto chiave è un altro. Anche se non è possibile proseguire volontariamente l’Enasarco non dà soluzioni alternative perché non è prevista alcuna possibilità di recuperare le somme versate.
Nel regolamento precedente al 2012 l’art. 36 prevedeva la possibilità per l’agente di poter trasferire i suoi contributi, nella misura massima del 30%, ad altro fondo integrativo obbligatorio. Tale articolo è ora stato eliminato anche perché al di là della Fondazione Enasarco non è mai esistito altro fondo integrativo ed obbligatorio. Nel regolamento vigente è stato invece introdotto un nuovo articolo (num. 16) in base al quale: “Gli iscritti alla fondazione a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento (01.01.12) che abbiano 65 anni compiuti di età e almeno 5 anni di anzianità contributiva possono chiedere a decorrere dall’anno 2020, l’erogazione di una rendita reversibile calcolata con il metodo contributivo……..”
Ora, premesso che tale rendita entrerà in vigore solo dal 2020, nel suo caso non può esserci utile perché per usufruire di tale possibilità bisogna comunque avere almeno 5 anni di contributi.
Purtroppo di situazioni come quella del sig. Davide ce ne sono molte, si contano in Italia circa 100.000 silenti (agenti che hanno versato contributi ma che non potranno, per un motivo od un altro, ottenere la controprestazione) e Federagenti da anni sta spingendo per trovare una soluzione al problema. La Fondazione però non ha mai dato risposte concrete e ad oggi non siamo in grado di poterlo risolvere .
Gent. Sig. Francesco aggiornare la pensione vuol dire aggiungere alla quota di pensione derivante dal primo calcolo che Le è stato fatto l’anno scorso, un c.d. supplemento di pensione che viene conteggiato appunto su tutti i contributi arrivati sul suo conto successivamente alla data in cui Lei ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
Purtroppo però Lei non potrà chiedere tale supplemento ora ma deve aspettare il compimento dei suoi 72 anni.
Il nuovo regolamento enasarco, infatti, stabilisce all’art. 27 che:
1. I pensionati di vecchiaia, invalidità ed inabilità, i titolari di pensione di reversibilità o indiretta e i titolari di rendita contributiva possono chiedere la liquidazione di un supplemento del trattamento previdenziale, distinto da quello in essere, sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla prestazione in godimento.
2. Il supplemento della pensione di vecchiaia, di invalidità o di rendita contributiva può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data di acquisizione del diritto alla pensione già in godimento e sempreché l’iscritto abbia compiuto il 72° anno di età. I supplementi successivi possono essere chiesti decorso un quinquennio dalla liquidazione del precedente supplemento.15
3. Il supplemento della pensione di reversibilità può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data del pensionamento dell’agente deceduto o dalla data di liquidazione del precedente supplemento. Il supplemento della pensione indiretta può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dal decesso dell’agente.
4. Il supplemento della pensione di inabilità può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data del pensionamento.
5. Il supplemento si calcola con il metodo contributivo di cui all’articolo 18, comma 1, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inoltro della relativa domanda sempreché, a tale data, siano perfezionati tutti i requisiti richiesti
E’ da sottolineare il “possono chiedere” del 1° comma . E’ necessario infatti che presenti Lei richiesta di supplemento altrimenti nulla Le verrà comunicato in automatico.
Ovviamente per maggiori chiarimenti si può rivolgere presso una delle sedi Federagenti i l cui indirizzo trova sul sito www.federagenti.org