La Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) é un ente previdenziale privato per i Rappresentanti e gli Agenti di Commercio nonché per i promotori finanziari ai quali eroga una serie di servizi pensionistici integrativi ai servizi erogati dall’INPS.
La previdenza gestita da Enasarco rappresenta un caso unico in Italia dal momento che essa è integrativa rispetto al trattamento pensionistico Inps (dove gli agenti versano presso la gestione artigiani e commercianti) ma al tempo stesso obbligatoria, a differenza della comune previdenza complementare. I rappresentati e gli agenti di commercio sono pertanto obbligati a versare i contributi verso due enti, l’Inps e l’Enasarco per l’appunto. Il riconoscimento di questo status particolare del Fondo risale alla legge 613/1966.
Chi è tenuto all’iscrizione ad Enasarco – Sono obbligati verso l’Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio di cui all’articolo 1742 e 1752 del codice civile che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. Vi rientrano anche gli agenti italiani che operano all’estero per conto di preponenti italiane. L’iscrizione è obbligatoria per gli agenti che svolgono l’attività sia in forma individuale che societaria, qualunque sia la forma giuridica assunta, ma che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. I soci che non svolgono attività di agenzia, anche se illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, non sono tenuti all’iscrizione.
PENSIONE DI VECCHIAIA
La prestazione di vecchiaia è erogabile al perfezionamento di un’anzianità contributiva di almeno venti anni e 65 anni di età per gli uomini (67 dal 2019) o 63 per le donne (67 anni dal 2024) unitamente al raggiungimento di una “quota” minima data dalla somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva. La quota per il 2016 è di 90 per gli uomini e 86 per le donne; dal 2022 la quota sarà 92 per entrambi i sessi.
Possono chiedere l’anticipazione della pensione di vecchiaia, di uno o due anni, gli agenti che abbiano almeno 65 anni compiuti di età e almeno 20 anni compiuti di anzianità contributiva, quando la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti almeno pari a 90. L’ammontare della pensione anticipata è ridotto, in maniera permanente, nella misura del 5% per ciascuno degli anni di anticipazione rispetto all’età anagrafica altrimenti necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia tenuto conto di tutti i requisiti previsti al comma 1, compresa la quota 92, fermi restando gli anni di anzianità contributiva effettivamente maturati alla data della richiesta.
SUPPLEMENTO DI PENSIONE
IL supplemento del trattamento previdenziale può essere richiesto solo se alla Fondazione sono pervenuti contributi successivamente alla data di acquisizione del diritto alla prestazione in godimento.
Il supplemento della pensione di vecchiaia, di invalidità può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data di acquisizione del diritto alla pensione già in godimento e sempreché l’iscritto abbia compiuto il 72° anno di età. I supplementi successivi possono essere chiesti decorso un quinquennio dalla liquidazione del precedente supplemento.
Presso le sedi Federagenti (per l’elenco visita il sito www.federagenti.org) è a disposizione, a titolo gratuito, il Patronato Encal Cisal per l’istruzione e la trattazione della pratica pensionistica.
E’ utile ricordare che questo Ufficio utilizza per l’invio delle pratiche il nuovissimo sistema di trasmissione telematica, che consente una maggiore rapidità di liquidazione della prestazione dovuta. E’ possibile inoltre effettuare la verifica di eventuali Firr depositati all’Enasarco e mai riscossi e la redazione della pratica di liquidazione.